TRIBUTI (TARI E IMU) ANNO 2021
IN BREVE…
La Legge di Bilancio 2020 ha previsto l’istituzione della “nuova IMU”, derivante dalla fusione di IMU e TASI.
- il presupposto d'imposta è costituito dal possesso di immobili ovvero di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli; per quanto riguarda il possesso dell'abitazione principale o assimilata costituisce presupposto d'imposta solo nel caso in cui si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie Al, A8 e A9 (c.d. abitazioni di lusso);
- resta l’esenzione sull’abitazione principale e sugli immobili assimilati, così come le due scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre;
- a seguito dell’abrogazione della Tasi, l’intero tributo sarà a carico del proprietario, anche qualora l’immobile venga utilizzato da un soggetto diverso, in forza di un contratto di locazione o comodato;
- l’aliquota base della nuova IMU, che comprenderà anche la TASI, sarà pari allo 0,86 per mille (8,6%), ed i Comuni, con delibera, potranno scegliere di aumentarla fino al 10,6% ovvero diminuirla, fino all’azzeramento;
- per l’abitazione principale di lusso, l’aliquota sarà pari allo 0,5%, con facoltà di aumento di un ulteriore 0,1% ovvero di riduzione e azzeramento; la Legge di Bilancio 2020 stabilisce che dal calcolo dell’imposta dovuta sulla casa di lusso e sulle relative pertinenze si detraggono un massimo di 200 euro, rapportati al periodo dell’anno in cui l’immobile è usato come abitazione principale.
Abitazioni principali di categoria da A2 ad A7 e relative pertinenze: sono esenti IMU. Pagano TARI (tassa rifiuti).
Abitazioni principali di lusso (Categoria A1, A8 e A9) e altri fabbricati: pagano IMU e TARI (tassa rifiuti).
Aree fabbricabili: pagano IMU.
TASI : Abrogata
TARI (rifiuti)
Il Comune provvederà ad inviare ai contribuenti avviso bonario e modelli F24 per il pagamento.
IMU 2021
IL PAGAMENTO IMU È DOVUTO DAI PROPRIETARI DISECONDE CASE E DI ALTRI FABBRICATI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE.
Restano esonerati dal pagamento i proprietari di abitazioni principali e relative pertinenze purché non siano classificate al catasto come case di lusso A1, A8 e A9.
ESENZIONE 1° RATA SETTORE TURISMO e SPETTACOLO
La Legge di Bilancio 2021, n. 178 del 30/12/2020, ha previsto l’ESENZIONE del versamento della prima rata dell’IMU in scadenza alla data del 16 giugno 2021 per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli A CONDIZIONE CHE I POSSESSORI DEGLI STESSI SIANO ANCHE GESTORI DELLE ATTIVITÀ IVI SVOLTE.
Si tratta in particolare dei seguenti immobili:
- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
- alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi;
- immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.
ALIQUOTE 2021 (deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30/01/2021)
Fattispecie
|
norma di riferimento
|
aliquota stabilita dalla legge
|
aliquota minima che può essere stabilita dal comune
|
aliquota massima che può essere stabilita dal comune
|
ALIQUOTA
2021
|
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7
|
c. 740,
L. 160/2019
|
Esente
|
abitazione principale di categoria catastale
A/1, A/8 e A/9
* si applica una detrazione di euro 200,00
|
c. 748,
L. 160/2019
|
0,5%*
|
0
|
0,6%*
|
0,5%*
|
fabbricati del gruppo catastale D
|
c. 753,
L. 160/2019
|
0,86%
(0,76% quota Stato)
|
0,76%
|
1,06%
|
0,96%
(0,76% quota Stato)
|
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)
|
c. 751,
L. 160/2019
|
0,1%
(esenti dal 2022)
|
0
|
0,25%
(esenti dal 2022)
|
0,1%
(esenti dal 2022)
|
fabbricati rurali strumentali
|
c. 750,
L. 160/2019
|
0,1%
|
0
|
0,1%
|
0,1%
|
altri fabbricati
(fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)
|
c. 754,
L. 160/2019
|
0,86%
|
0
|
1,06%
|
0,96%
|
aree fabbricabili
|
c. 754,
L. 160/2019
|
0,86%
|
0
|
1,06%
|
0,96%
|
terreni agricoli
|
c. 752,
L. 160/2019
|
0,76%
|
0
|
1,06%
|
ESENTI
|
Detrazione da applicare all’abitazione principale e alle pertinenze (SOLO CATEGORIE A/1, A/8 E A/9) € 200,00
SCADENZE
Acconto o unica soluzione 16 giugno 2021
Saldo 16 dicembre 2021
ALTRE INFORMAZIONI
IMU su immobili concessi in comodato gratuito.
La base imponibile dell’IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale.
Per poter beneficiare della riduzione occorre che:
- Il contratto sia registrato;
- Il comodante deve essere proprietario di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario;
- Il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9).
IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all’estero
Al comma 48 dell’art.1 della Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) è prevista una riduzione Imu per i titolari di pensioni maturate all’estero.
Dal 1 gennaio 2021, l’Imu dovuta sull’unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non qui residenti e titolari di pensione maturata con Stati per i quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l’Italia, viene applicata una riduzione pari alla metà dell’Imu dovuta.
TARI per immobili posseduti da cittadini residenti all’estero
Il comma 48 dell’art.1 della Legge 178/2020 conferma l’applicazione della TARI in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
CALCOLA L’IMU
Sul sito internet del Comune nella sezione dedicata all’IMU (Servizi on line > Calcolo IMU > Calcolo ICI/IMU online), è possibile calcolare l’imposta dovuta e stampare il modello F24 per il pagamento, inserendo le rendite catastali dei propri immobili.
All’interno del modulo per il calcolo è possibile calcolare il RAVVEDIMENTO OPEROSO per omesso/parziale versamento IMU.
In caso di omesso o parziale versamento dell’imposta municipale propria è possibile sanare la violazione effettuando, entro i termini di cuiall’allegato, un versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi a tasso legale calcolati suigiorni di effettivo ritardo.
Per ottenere il valore della rendita catastale andate al link dell'Agenzia del Territorio, inserite il vostro codice fiscale e i dati dell'immobile (sezione, foglio, particella e subalterno).
CLICCA QUI PER LA RENDITA
CLICCA QUI PER IL CALCOLO
SPORTELLO IMU
Il Comune non procederà all’invio a domicilio di modelli di pagamento in relazione all’IMU.
Si avvisa la gentile cittadinanza che il Comune di Porto Valtravaglia, per perseguire l’obiettivo di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti di cui all’art 1 commi 688 e 689 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, procederà a rendere disponibili i modelli di pagamento IMU preventivamente compilati, su richiesta dei contribuenti e previa presentazione di eventuale apposita documentazione.
DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS
Si informa che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Tatiana Boldrini.
Considerata l’attuale emergenza sanitaria, al fine di contenere il contagio da Covid- 19, l’ufficio tributi è a disposizione per il conteggio e la stampa del modello di pagamento IMU SOLO SU APPUNTAMENTO
I contribuenti interessati al servizio potranno accedere all’Ufficio Comunale preposto SOLO SU APPUNTAMENTO da prenotare telefonicamente (lunedì, mercoledì e giovedì) al n. 0332/543810 o tramite mail all’indirizzo: boldrini@comune.portovaltravaglia.va.it.
Tutte le informazioni relative al servizio rifiuti sono disponibili sul sito internet www.comune.portovaltravaglia.va.it