Descrizione

IN BREVE…

 

Abitazioni principali di categoria da A2 ad A7 e relative pertinenze: sono esenti IMU. Pagano TARI (tassa rifiuti).

Abitazioni principali di lusso (Categoria A1, A8 e A9) e altri fabbricati: pagano IMU e TARI (tassa rifiuti).

Aree fabbricabili: pagano IMU.

 

TARI (rifiuti)

IL COMUNE PROVVEDERÀ AD INVIARE AI CONTRIBUENTI AVVISO BONARIO DI PAGAMENTO E MODELLI F24 PER IL PAGAMENTO.

Chi ha attivato l'addebito automatico sul conto corrente bancario si vedrà addebitare l'importo di ciascuna rata nelle date di scadenza stabilite.

 

IMU 2022
 

IL PAGAMENTO IMU È DOVUTO DAI PROPRIETARI DI SECONDE CASE E DI ALTRI FABBRICATI, COMPRESI I TERRENI EDIFICABILI, DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE.
Restano esonerati dal pagamento i proprietari di abitazioni principali e relative pertinenze purché non siano classificate al catasto come case di lusso A1, A8 e A9.

Ai sensi dell'art. 78 del D.L. 104/2020 l'IMU non è dovuta per l’anno 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Immobili merce: con decorrenza dal 1° gennaio 2022, a norma dell’art. 1, comma 751, della L. 160/2019 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati, sono esenti dall'IMUResta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

 

SCADENZE

Acconto o unica soluzione:                   16 giugno 2022

Saldo:                                                        16 dicembre 2022

 

 

ALIQUOTE 2022 (deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 17/03/2022)

Fattispecie

norma di riferimento

aliquota stabilita dalla legge

aliquota minima che può essere stabilita dal comune

aliquota massima che può essere stabilita dal comune

 

 

ALIQUOTA

2022

abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7

c. 740,

L. 160/2019

Esente

abitazione principale di categoria catastale

A/1, A/8 e A/9

* si applica una detrazione di euro 200,00

c. 748,

L. 160/2019

0,5%*

0

0,6%*

0,5%*

fabbricati del gruppo catastale D

c. 753,

L. 160/2019

0,86%
(0,76% quota Stato)

0,76%

1,06%

0,96%
(0,76% quota Stato)

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)

c. 751,

L. 160/2019

0,1%
(esenti dal 2022)

0

0,25%
(esenti dal 2022)

ESENTI

fabbricati rurali strumentali

c. 750,

L. 160/2019

0,1%

0

0,1%

0,1%

altri fabbricati

(fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)

c. 754,

L. 160/2019

0,86%

0

1,06%

0,96%

aree fabbricabili

c. 754,

L. 160/2019

0,86%

0

1,06%

0,96%

terreni agricoli

c. 752,

L. 160/2019

0,76%

0

1,06%

ESENTI

 

Detrazione da applicare all’abitazione principale e alle pertinenze (SOLO CATEGORIE A/1, A/8 E A/9) € 200,00

 

ALTRE INFORMAZIONI

CONIUGI RESIDENTI IN COMUNI DIVERSI

L’art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021 ha previsto che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetta per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale. Nello specifico per l’IMU 2022 la scelta andrà fatta a cura del proprietario dell’immobile che beneficerà dell’esenzione entro il 30 giugno 2023. In sede di compilazione della dichiarazione IMU quindi, il contribuente dovrà barrare il campo 15 relativo all’esenzione e riportare nelle annotazioni la seguente dicitura: «Abitazione principale scelta dal nucIeo familiare ex art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019».

 

 

IMU su immobili concessi in comodato gratuito.

La base imponibile dell’IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale.

Per poter beneficiare della riduzione occorre che:

  • Il contratto sia registrato;
  • Il comodante deve essere proprietario di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario;
  • Il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9).

 

IMU per immobili posseduti da pensionati esteri

Per i titolari di pensioni maturate all’estero, limitatamente al 2022, l'art. 1, comma 743 della L. 234/2021, ha stabilito che l'IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, è ridotta al 37,5 per cento (e non più alla metà come previsto nel 2021). 

 

TARI per immobili posseduti da cittadini residenti all’estero

Il comma 48 dell’art.1 della Legge 178/2020 conferma l’applicazione della TARI in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

 

CALCOLA L’IMU

Sul sito internet del Comune nella sezione dedicata all’IMU (Servizi on line > Calcolo IMU > Calcolo ICI/IMU online), è possibile calcolare l’imposta dovuta e stampare il modello F24 per il pagamento, inserendo le rendite catastali dei propri immobili.

All’interno del modulo per il calcolo è possibile calcolare il RAVVEDIMENTO OPEROSO per omesso/parziale versamento IMU.

In caso di omesso o parziale versamento dell’imposta municipale propria è possibile sanare la violazione effettuando, entro i termini di cuiall’allegato, un versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi a tasso legale calcolati suigiorni di effettivo ritardo.

Per ottenere il valore della rendita catastale andate al link dell'Agenzia del Territorio, inserite il vostro codice fiscale e i dati dell'immobile (sezione, foglio, particella e subalterno).

 

CLICCA QUI PER LA RENDITA

 

CLICCA QUI PER IL CALCOLO

 

 

SPORTELLO IMU

 

Il Comune non procederà all’invio a domicilio di modelli di pagamento in relazione all’IMU.

 

Si avvisa la gentile cittadinanza che il Comune di Porto Valtravaglia, per perseguire l’obiettivo di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti di cui all’art 1 commi 688 e 689 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, procederà a rendere disponibili i modelli di pagamento IMU preventivamente compilati, su richiesta dei contribuenti e previa presentazione di eventuale apposita documentazione.

 

I contribuenti interessati al servizio potranno accedere all’Ufficio Comunale preposto dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

E’ preferibile prenotare appuntamento al n. 0332/543810 o tramite mail all’indirizzo: boldrini@comune.portovaltravaglia.va.it.

 

E’ sempre possibile chiedere il calcolo IMU ed il relativo modello F24 precompilato all’indirizzo mail: boldrini@comune.portovaltravaglia.va.it.

 

 

Tutte le informazioni relative al servizio rifiuti sono disponibili sul sito internet www.comune.portovaltravaglia.va.it

Ufficio responsabile

Ufficio Tributi

Piazza Imbarcadero 11, 21010 Porto Valtravaglia (VA)

Telefono: 0332543810
Email: boldrini@comune.portovaltravaglia.va.it
PEC: comune.portovaltravaglia@pec.regione.lombardia.it
Ufficio Tributi

Licenza di distribuzione

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Pagina aggiornata il 08/03/2024