L’Imu si calcola moltiplicando la base imponibile (costituita dal valore degli immobili: fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili) per l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.
Per le aliquote consulta il documento allegato "ALIQUOTE IMU 2024"
Il valore dei fabbricati
Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale.
Il valore dei fabbricati è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1
Il valore dei terreni agricoli
Esenti.
Il valore delle aree fabbricabili
Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La base imponibile Imu è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposta.
Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di controllo dell’ufficio, con propria deliberazione n. 101 del 16/11/2023, la Giunta Comunale ha determinato, per zone omogenee, i valori minimi venali in comune commercio ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Unica sulle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
AZZONAMENTO
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INDICE FONDIARIO
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VALORE
al mq.
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ZONA A - nuclei storici
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pari all'esistente
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ZONA B1 – residenziali ad alta valenza paesistica
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0,01 mq/mq
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€ 26,00
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ZONA B2 – residenziali a ridosso del centro storico
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pari all'esistente
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ZONA B3 – residenziali e miste
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0,10 mq/mq
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€ 52,00
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ZONA B4 – residenziali rade con salvaguardia del patrimonio verde
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0,10 mq/mq
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€ 52,00
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ZONA BRT – residenziale turistica
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0,08 mq/mq
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€ 78,00
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ZONA ASB5 a/b - aree ex Telsa
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- Piano esecutivo di iniziativa privata non approvato
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€ 26,00
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- Piano esecutivo di iniziativa privata approvato
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€ 78,00
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ZONA D1 – di prevalente completamento dell’esistente
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0,8 mq/mq
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€ 26,00
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per attività produttive/commerciali
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ZONA D2 – di sviluppo dell’esistente enuovo insediamento:
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- Piano di Lottizzazione non approvato
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0,30 mq/mq
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€ 26,00
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- Piano di Lottizzazione approvato
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0,40 mq/mq
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€ 52,00
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ZONA D4 - ex aree Vetreria
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- Piano di recupero non approvato
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€ 26,00
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- Piano di recupero approvato
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€ 78,00
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Fabbricati oggetto di interventi edilizi
Nel caso di interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere a), e b), del D.P.R n. 380/2001, l'imposta deve essere calcolata sulla base della rendita catastale dell'immobile oggetto dell'intervento.
In caso degli interventi edilizi di maggiore entità, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), del D.P.R n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori edilizi, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato oggetto dell'intervento è comunque utilizzato.