Tranne nel caso in cui venga redatta dal notaio, la dichiarazione deve essere presentata PERSONALMENTE dal dichiarante al funzionario incaricato durante l'orario di apertura, meglio previo appuntamento.
Il dettaglio delle modalità operative è contenuto nel testo della Deliberazione di Giunta Comunale n.45 del 28.06.2018, qui allegata.
Il funzionario comunale incaricato della tenuta e dell’aggiornamento del registro che riceve la dichiarazione, rilascerà un'attestazione riportante il numero progressivo di registrazione nel Registro dei Testamenti Biologici.
Sarà in ogni momento possibile modificare o revocare la dichiarazione, attraverso successiva dichiarazione, da rendersi con le medesime modalità.
!IMPORTANTE! COSA ACCADE DAL 1° FEBBRAIO 2020 A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE.
La Legge di bilancio del 2018 ai commi 418 e 419 dell’articolo 1 ha previsto e finanziato l’istituzione presso il Ministero della salute di una Banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (Dat) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
Il Decreto n. 168 del 10 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, disciplina le modalità di registrazione delle DAT nella Banca dati nazionale.
La banca dati Dat ha la funzione di:
- raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento
- garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca
- assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente da lui nominato.
La banca dati registra anche copia della nomina dell'eventuale fiduciario e dell'accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente.
Alimentazione della Banca dati nazionale Dat
I soggetti individuati dalla normativa al fine di procedere all'alimentazione della banca dati nazionale sono:
- gli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti e gli ufficiali di stato civile delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero
- i notai e i capi degli uffici consolari italiani all'estero, nell'esercizio delle funzioni notarili
- i responsabili delle unità organizzative competenti nelle regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle Dat.
Attenzione: la mancata accettazione da parte del fiduciario comporta l'impossibilità di trasmettere il suo nominativo alla Banca dati nazionale.