I coniugi interessati a redigere l'atto di separazione o divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato Civile devono prendere un appuntamento, anche a mezzo telefonico, con l’Ufficiale di Stato Civile.
I coniugi devono presentarsi all’appuntamento e hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia, che non può tuttavia sostituire la parte rappresentata.
Se non c'è accordo tra le parti, la competenza resta del Tribunale.
Per dare validità all'accordo i coniugi devono poi presentarsi nuovamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile (non prima di 30 giorni dalla redazione del primo atto) per confermarlo.
L'Ufficiale di Stato Civile concorderà con i coniugi la data per la conferma dell'accordo, la quale non potrà essere modificata per alcun motivo.
La mancata presentazione alla data stabilita, anche solo di uno dei due coniugi e a prescindere dalle motivazioni, comporterà la mancata conferma dell'atto che verrà meno senza nessuna conseguenza, nel senso che sarà come se non fosse mai stato formato.
In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.