Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile

Servizio attivo

Separazioni/divorzi davanti USC

A chi è rivolto

Possono concludere gli accordi di separazione o divorzio i coniugi che ricadano in almeno una delle seguenti condizioni:

  • siano, uno o entrambi, residenti nel Comune;
  • abbiano contratto matrimonio, civile o religioso con effetti civili, nel Comune;
  • (se sposati all'estero) abbiano trascritto nel Comune l'atto di matrimonio;
  • non abbiano figli, minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/1992 o che non siano economicamente non autosufficienti, nati dalla loro unione.

L'accordo non può contenere, in alcun modo e sotto alcuna forma, riferimenti ai rapporti patrimoniali tra i coniugi (es. l’uso della casa coniugale, la divisione di denaro o la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (cd. liquidazione una tantum), la gestione di beni mobili o immobili): in questi casi, infatti, è necessario l'intervento di un legale.

Descrizione

L'art. 12 della legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di concludere un accordo di separazione, divorzio o modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune.

L'assistenza degli avvocati difensori è, in questo caso, facoltativa.

Come fare

I coniugi interessati a redigere l'atto di separazione o divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato Civile devono prendere un appuntamento, anche a mezzo telefonico, con l’Ufficiale di Stato Civile.

I coniugi devono presentarsi all’appuntamento e hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia, che non può tuttavia sostituire la parte rappresentata.

Se non c'è accordo tra le parti, la competenza resta del Tribunale.

Per dare validità all'accordo i coniugi devono poi presentarsi nuovamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile (non prima di 30 giorni dalla redazione del primo atto) per confermarlo.

L'Ufficiale di Stato Civile concorderà con i coniugi la data per la conferma dell'accordo, la quale non potrà essere modificata per alcun motivo.

La mancata presentazione alla data stabilita, anche solo di uno dei due coniugi e a prescindere dalle motivazioni, comporterà la mancata conferma dell'atto che verrà meno senza nessuna conseguenza, nel senso che sarà come se non fosse mai stato formato.

In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.

Cosa serve

Per la separazione personale: documento di identità dei coniugi e autocertificazione relativa ai figli e alla mancanza di accordi di trasferimento patrimoniale (modulo allegato)

È indispensabile che i coniugi comunichino il luogo e la data del matrimonio per verificare la competenza dell'Ufficio di Stato Civile del Comune.

Per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio: documento di identità dei coniugi, autocertificazione relativa ai figli e alla mancanza di accordi di trasferimento patrimoniale (modulo allegato), copia conforme rilasciata dalla cancelleria del Tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione (art. 6 della legge 162/2014). Non serve l'accordo di separazione se tale atto è stato redatto dallo stesso Ufficio dello Stato Civile al quale ci si presenta per il divorzio.

Cosa si ottiene

Si ottiene la separazione personale consensuale o il divorzio consensuale.

Tempi e scadenze

Il procedimento prevede un doppio passaggio dinnanzi all'Ufficiale di Stato Civile, a distanza di non meno di 30 giorni.

In seguito all'entrata in vigore della Legge n. 55 del 6 maggio 2015, i termini di separazione per addivenire al divorzio sono ridotti a 6 mesi nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

Costi

E' previsto il pagamento di Euro 16,00 per ogni procedura (Euro 16,00 per la procedura di separazione e Euro 16,00 per la procedura di divorzio)

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Anagrafe - Elettorale - Stato Civile

Piazza Imbarcadero 11, 21010 Porto Valtravaglia (VA)

Telefono: 0332543811-21
Email: schiumacher@comune.portovaltravaglia.va.it
Email: appiani@comune.portovaltravaglia.va.it
PEC: comune.portovaltravaglia@pec.regione.lombardia.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 07/12/2024